Sabato, 14 Marzo, 2020 - 21:45
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Firmata dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione la Nota 10 marzo 2020 prot. 323 con la quale si forniscono dettagliate indicazioni operative per la gestione del personale ATA in questa fase di emergenza.

Ribadito in modo molto chiaro che "le disposizioni perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19", la nota sottolinea che "ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma anzi è doverosa".
Seguono istruzioni riguardanti diverse tipologie di personale e specifiche situazioni.

Importante il richiamo all'art. 1256 del Codice Civile in materia di mancata prestazione lavorativa resa temporaneamente impossibile:

"Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio."

Dal Ministero indicazioni operative per la gestione del personale ATA