
La fondatezza delle questioni poste dalla CISL Scuola, dalla FLC CGIL e dallo SNALS circa la legittimità del CCNL 2024-27 sottoscritto da ANINSEI con la sola firma della UIL SCUOLA RUA e rigettato dalle altre sigle sindacali, con la conseguente e connessa eventuale illegittimità dell’ente bilaterale costituito in forza del contratto contestato, trova conferma alla luce di quanto affermato dal Tribunale di Roma nella pronuncia su un ricorso proposto dalla FLC CGIL.
Quest'ultima aveva contestato la propria esclusione dalle trattative di istituto da parte di una scuola del circuito ANINSEI, la AMBRIT International School, accusata di violazione dell’art. 28 della legge 300/70 (comportamento antisindacale) in quanto aveva ritenuto di poter escludere dalle trattative di tale livello negoziale la FLC CGIL, unica organizzazione presente nell’istituto, in quanto non firmataria del CCNL ANINSEI. La AMBRIT aveva, altresì, ritenuto di poter disconoscere il diritto della FLC CGIL di nominare una propria RSA all’interno dell’istituto.
Il Tribunale del Lavoro di Roma ha ritenuto fondate le ragioni del sindacato ricorrente, appoggiate anche da CISL SCUOLA e SNALS. Al di là delle complesse questioni di rappresentatività che stanno alla base del decreto del Tribunale, due passaggi dello stesso si caratterizzano per la loro particolare rilevanza.
Il primo è che, ad avviso del Tribunale, in base all’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (che vincola la AMBRIT in quanto aderente ad ANINSEI, e ANINSEI in quanto aderente a CONFINDUSTRIA) “la trattativa deve avviarsi con la coalizione sindacale che rappresenti almeno il 50% + 1 della rappresentatività”. Quest’ultimo è, infatti, il coefficiente richiesto per la validità generale dei CCNL; requisito che, dovendo essere presente alla fine del processo negoziale, non può evidentemente mancare sin dall’inizio, come è invece successo per il CCNL 2024-27, sottoscritto dalla sola UIL SCUOLA, dopo che dalle trattative erano state escluse prima la FLC CGIL e poi CISL SCUOLA e SNALS CONFSAL, su questioni pregiudiziali all’avvio della trattativa stessa.
È evidente l’implicito disconoscimento, da parte del giudice, della validità del CCNL ANINSEI 2024-27.
Il secondo passaggio di rilievo del dispositivo è costituito dal fatto che il Tribunale ordina alla AMBRIT di versare le quote del fondo bilaterale costituito in via negoziale con il contratto 2021-2023 all’EBINS e non già all’ente, che a questo punto può essere definito “di comodo”, costituito dall’invalido contratto 2024-27. Ordine, quest’ultimo, che diventa anch’esso una conferma del disconoscimento di quel contratto da parte del giudice.
La CISL Scuola accoglie con soddisfazione il decreto del Tribunale di Roma, avendo già per parte sua intrapreso il percorso di impugnativa in sede giudiziale, con una diffida inoltrata dal proprio studio legale per ottenere la documentazione contabile afferente alla gestione di EBINS, in attesa di una successiva impugnativa dello stesso contratto ANINSEI 2024-27, in occasione di una propria eventuale esclusione dai successivi livelli negoziali.
Il decreto del Tribunale di Roma costituisce, con tutta evidenza, una riprova della validità delle ragioni addotte da CISL SCUOLA, FLC CGIL e SNALS CONFSAL.