Martedì, 18 Maggio, 2021 - 22:30
Rientro a scuola

La nota n. 699 del 6 maggio 2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione fornisce istruzioni operative circa la valutazione periodica e finale nelle classi intermedie del primo e secondo ciclo di istruzione.
In via preliminare la nota ribadisce la necessità che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. Si chiarisce, inoltre, che le valutazioni degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza producono gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza.
Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, si procederà alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.
Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010, (Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia) la valutazione degli apprendimenti dovrà essere coerente con il piano didattico personalizzato (PDP).

SCUOLA PRIMARIA
Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi (base, intermedio avanzato) per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida.
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017. Nella deliberazione di cui sopra il voto dell'insegnante di religione cattolica o del docente per le attività alternative, rispettivamente per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi o meno dell’IRC, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

SCUOLA SECONDARIA DI 2 ^ GRADO
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio.
L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto.
Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.
Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Allegati: 
Categoria: