Martedì, 29 Dicembre, 2015 - 17:15

Proponiamo le schede di approfondimento predisposte dall'Ufficio Legislativo/siandacale nazionale Cisl Scuola, sulla Legge di Stabilità 2016 (Disegno di Legge n.2111 B), approvata alla Camera dei Deputati il 20 dicembre u.s. e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I commi che interessano scuola e personale della scuola riguardano:

  • Congedo obbligatorio padre lavoratore
  • Concorso a dirigente scolastico
  • Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche
  • Trattenimento in servizio personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera
  • Istituzione fondo libri di testo
  • Lavoratori scuola salvaguardati
  • Opzione donna

Uno sguardo complessivo sulla Legge di Stabilità 2016 con riferimento al settore scuola

c. 50
Per l’intera durata del programma «Erasmus +»,  alle  borse  di studio  per  la  mobilità  internazionale  erogate  a  favore  degli studenti delle università e delle  istituzioni  di  alta  formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),  ai  sensi  dell’articolo  6, paragrafo  1,  e  dell’articolo  7,  paragrafo  1,  lettera  a),  del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11  dicembre  2013,   si   applicano   le   esenzioni   previste all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
c. 205
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare   nello   stesso   periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Alla copertura dell’onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge   29   novembre   2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
c. 217
Il comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:>style="text-align:justify">«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione   bandito   dal   Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito   il Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili   con   l’attività   didattica   svolta   dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico.  Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti.  Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e   della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».
c. 218
All’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le risorse poste nella disponibilità  della  Scuola  nazionale dell’amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono  versate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli  dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e costituiscono limite di  spesa  per  l’organizzazione dei corsi-concorsi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni.   Il   Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
c. 223
All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre  2014,  n. 190,  le  parole:  «2016/2017»  sono   sostituite   dalle   seguenti: «2017/2018».
c. 230
Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27  dicembre  2006,  n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 23,5 milioni per l’anno 2016
c. 224
Resta escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell’amministrazione della giustizia, dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell’istruzione, dell’università̀ e della ricerca nonché́, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. È escluso altresì̀ il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.
c. 236
Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.  124,  con particolare   riferimento   all’omogeneizzazione   del    trattamento economico fondamentale e accessorio  della  dirigenza,  tenuto  conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º  gennaio  2016 l’ammontare complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all’articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  non   può superare   il   corrispondente   importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio, tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della normativa vigente.
c. 257
Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al   trattenimento   in   servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal   direttore   generale   dell’ufficio    scolastico    regionale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
c. 258
Per concorrere alle spese sostenute e non coperte   da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017   e   2018.   Con   decreto   del   Ministro    dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché’ di assegnazione e di erogazione dello stesso.
c. 264
I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, che   ha   disposto   il   riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, o di permessi, ai   sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, eccedenti il limite numerico previsto dal  decreto-legge  31  agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147,  hanno  ricevuto la lettera di certificazione del diritto a  pensione  con  decorrenza dal 1º settembre 2015, possono accedere al trattamento  pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico  di  cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  dell’articolo  59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
c. 392
In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il «Fondo per il    contrasto della povertà educativa minorile», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.   153, nell’ambito   della   propria   attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d’intesa di cui al comma 393.
c. 393
Con protocollo d’intesa stipulato tra le fondazioni di cui  al decreto legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze  e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  sono  definite  le modalita’ di intervento di contrasto alla poverta’ educativa minorile e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare,  le modalita’  di  valutazione  e  selezione,  anche  con  il  ricorso  a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare  la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e  l’efficacia  degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono  altresi’ regolate le modalita’ di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 392.
c. 466
Per il triennio 2016-2018, in applicazione  dell’articolo  48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  gli  oneri posti   a   carico   del   bilancio   statale   sono    quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno  2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate  e  dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in  regime di diritto pubblico.
c. 467
Le  somme  di  cui  al  comma  466,  comprensive  degli  oneri contributivi ai fini previdenziali  e  dell’imposta  regionale  sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo  complessivo  massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31  dicembre 2009, n. 196.
c. 625
La spesa relativa  al  trattamento  economico  del  personale supplente  delle   istituzioni   scolastiche   all’estero,   di   cui all’articolo 651 del testo unico di cui  al  decreto legislativo  16 aprile 1994, n. 297, è ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno  degli anni 2016, 2017 e 2018.
 
c. 626
Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all’articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e giacenti sui bilanci   delle   medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 e sono acquisite all’Erario.Nelle more del versamento delle predette somme all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l’anno 2016, nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
 
c. 627
Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel   bilancio   dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione   e   ricerca   educativa (INDIRE), relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l’anno 2016, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 e sono acquisite all’Erario.  Nelle more del versamento delle   predette   risorse all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l’anno 2016, nello   stato   di   previsione   del   Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.