Lunedì, 2 Marzo, 2015 - 17:00

Il progetto di legge "Qualità, innovazione ed internalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia",  presentato nella  seduta di Giunta Regionale Lombardia del 26 febbraio 2015, integra e sostituisce alcune parti delle leggi regionali 19/2007 (sistema istruzione) e 22/2006 (sistema lavoro). E’ un PdL di indirizzo, con grandi ambizioni, finalizzato, come sostenuto nella relazione illustrativa, ad anticipare alcuni temi definiti dal livello nazionale, finanziato però con solo risorse ministeriali e/o di Fondo sociale europeo programmazione 14-20. “risorse regionali pari ad € 90.902.000,00 per il 2015 ed € 90.602.000,00 per il 2016 e il 2017 allocate alla missione 4 Programma 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017 nonché con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e con le risorse dei POR -FSE programmazioni 2007-2013 e 2014-2020.”

Il sistema duale lombardo punta su "alternanza formativa e lavorativa", attraverso il contratto di apprendistato da incentivare e valorizzare, rischia, tuttavia, di restare una  affermazione di principio in quanto manca totalmente la definizione della governance di questo sistema, governance, invece, che negli altri paesi europei è prevista e fortemente partecipata dalla parti economiche e sociali  del territorio, soggetti questi ultimi che nel progetto di leggo lombardo sono sovente dimenticate. Per contro troviamo indebite ingerenze della Regione come quando si fa promotrice  di accordi sindacali per la rimodulazione della retribuzione degli apprendisti, materia di esclusiva competenza della contrattazione.

La valorizzazione delle reti, positiva in sé, sembra dimenticare che esistono anche le Fondazione ITS e le ATS per i percorsi IFTS  già attive da anni sul territorio  lombardo.

Orientamento permanente: è positivo affermare la necessità  di avere, finalmente,  una governance dei molti, troppi enti coinvolti, anche se anche qui manca il riferimento alle parti economiche e sociali.

Welfare aziendale: un ulteriore elemento di  presente nella legge è la promozione di misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro, per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione di servizi di welfare aziendale, capaci di coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Anche qui affermazioni di principio, ma l’unica risorsa è la defiscalizzazione già prevista a  livello nazionale dei benefit;  altro sarebbe la creazione di  un vero fondo integrativo regionale per tute la categorie di lavoratrici/lavoratori che ne sono contrattualmente  sprovvisti, sul modella da ani in vigore nel Veneto.

 Il sistema dotale portato a dignità di legge ratifica uno stato di fatto, confondendo però uno strumento operativo “la dote”  con i principi ed i valori che ne sono alla base.  In una legge restano principi e valori, gli strumenti possono variare a seconda degli obiettivi da raggiungere. La sostituzione della quota capitaria con i costi unitari fa perdere i valori affermati  nell’art. 28 della legge 19  che fa  i riferimento ai correttivi  del finanziamento per collocazione territoriale, aree svantaggiate, caratteristiche dell'utenza  resta  solo  il finanziamento a seconda della tipologia dell'offerta formativa.

La valutazione prevede il sistema di rating, che senza il ruolo del Valutatore indipendente, previsto dalla legge 19 e non abrogato, rischia di divenire una mera auto misurazione delle istituzioni formative; quelle scolastiche dovranno necessariamente attenersi alle norme nazionali ed è impensabile che siano sottoposte ad una valutazione duplice,  non ricevendo finanziamenti regionali.