Lunedì, 9 Febbraio, 2015 - 19:00

Nell'imminenza dello scadere del termine per la presentazione delle istanze di cessazione volontaria dal servizio dei dirigenti scolastici, stabilito nel 28 febbraio di ogni anno dall'articolo 12, comma 2, del CCNL dell'Area V del 15 luglio 2010, pensiamo possa essere utile fornire un quadro sintetico delle diverse forme di accesso al trattamento di quiescenza attualmente definite dalla legge.

Pensione anticipata 

Dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica posseduta, coloro che maturino un'anzianità contributiva e 41 anni e 1 mese per le dipendenti donne e di 42 anni e 1 mese per gli uomini. Tali requisiti sono stati aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014. Gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 hanno poi portato al momento (e fino al 31 dicembre 2015), rispettivamente, a 41 anni e 6 mesi e a 42 anni e 6 mesil'anzianità contributiva necessaria per maturare l'accesso alla pensione anticipata. I requisiti minimi richiesti possono essere maturati, per il personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si chiede la cessazione dal servizio (art. 59, comma 9, della legge 449/1997), purché, come detto, la relativa istanza sia prodotta entro il 28 di febbraio. In tal caso la cessazione dal servizio e l'erogazione del trattamento pensionistico avverranno dal 1° settembre successivo. 
Se, invece, il dirigente scolastico si avvale del diritto di recesso, disciplinato dagli articoli 27 e 32 del CCNL dell'Area V dell'11 aprile 2006, la cessazione dal servizio decorrerà al termine del periodo di preavviso stabilito dall'articolo 32 del CCNL del 2006 mentre l'accesso al trattamento pensionistico, nel rispetto dell'applicazione della finestra mobile, sarà consentito dopo un anno dalla maturazione del requisito contributivo. 
Sulla quota del trattamento pensionistico anticipato dovrebbe essere applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; i punti percentuali diventano 2 per ogni anno a partire dal terzo anno di anticipo (ad es., un anticipo di tre anni comporterebbe una penalizzazione pari a 1% + 1% + 2%). Tuttavia, con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) tali riduzioni non si applicano nei confronti di chi matura il requisito di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2015 e entro il 31 dicembre 2017, indipendentemente dalla natura dei periodi computabili: in sostanza anche se le anzianità contributive derivano in parte, ad esempio, da riscatto di periodi di studio o specializzazione, contributi figurativi, ecc., la riduzione non si applica, purché il requisito necessario sia stato maturato entro il 2017.

Risoluzione unilaterale (art. 72, comma 11, dl 112/2008) 
Le disposizioni contenute nell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge prevedono che con decisione motivata le pubbliche amministrazioni possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale. Per il personale della scuola, compreso il personale dirigente scolastico, l'applicazione di queste disposizioni è disciplinata dalla direttiva n. 13 del 2009 e, per le cessazioni dal 1° settembre 2015, dalla circolare 18851 dell'11 dicembre 2014. Tale facoltà, quindi, può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

  • al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
  • al compimento, entro il 31 agosto 2015, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini.

Si deve ricordare che per coloro che avevano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per la pensione di anzianità (quote) o per servizio massimo utile (40 anni), la facoltà di recesso può essere esercitata dall'amministrazione al compimento dei 65 anni di età (cosiddetto limite ordinamentale). 
Il venir meno della riduzione percentuale nel caso di età inferiore a 62 anni comporta una maggior libertà di applicazione della norma da parte dell'amministrazione, che non sarà vincolata – al di là dell'obbligo di preavviso entro il 28 febbraio e di esplicitazione dei criteri di scelta – dalla necessità di verificare l'eventuale applicazione agli interessati della predetta riduzione.

La pensione di vecchiaia 
Il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia è ora determinato, dopo l'applicazione degli aumenti derivanti dalla rilevazione delle variazioni della “speranza di vita”, in66 anni e 3 mesi, con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. La risoluzione del rapporto di lavoro avverrà, tuttavia, per coloro che avevano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti pensionistici utili all'accesso alla pensione di vecchiaia (20 anni), sempre al compimento del limite ordinamentale di 65 anni di età e non di quello stabilito dalla “legge Fornero”. 
Si rammenta che il decreto-legge 90/2014 ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio oltre il limite di età, tranne nel caso in cui si renda necessario per l'interessato maturare il requisito minimo per l'accesso al trattamento di quiescenza.