Lunedì, 9 Giugno, 2014 - 06:15

Se e come i giorni di chiusura delle scuole per lo svolgimento delle elezioni incidono sul computo delle giornate di ferie non godute dal personale docente supplente per le quali può avere luogo il pagamento del compenso sostitutivo?  

Tali giornate non vanno scomputate dal numero complessivo di ferie spettanti, calcolato in proporzione al servizio prestato. Vediamo perché, partendo anzitutto dal considerare quanto dispone il comma 55 dell’art. 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità). 

La norma, modificando il comma 8 dell’art. 5 del decreto-legge 95/2012 che vietava ogni forma di monetizzazione delle ferie, ha previsto che tale divieto «non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
I giorni in cui, per chi lavora come docente, la fruizione delle ferie è consentita: anche in questo caso facciamo riferimento alla già citata legge di stabilità del 2012, che ha in parte riformulato le disposizioni contrattuali in materia di ferie dei docenti, disponendo (art. 1, comma 54) che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”. Naturalmente resta ferma la disposizione di cui all’art. 15 comma 9 del CCNL, per la quale i docenti usufruiscono di norma delle ferie nei periodi di sospensione della attività didattiche (1° luglio – 31 agosto); ma questo, nel caso in esame, non ha alcuna rilevanza. 
Il comma 54 indica espressamente quali siano le giornate in cui, nel corso dell’anno scolastico, è consentita ai docenti la fruizione delle ferie ("consentita", è il caso di sottolineare, e non “obbligatoria”): poiché i giorni di chiusura delle scuole per lo svolgimento delle operazioni di voto non possono essere definiti come “sospensione prevista dai calendari scolastici regionali”, se ne deve dedurre che il personale docente non avrebbe titolo, in quelle giornate, a fruire delle ferie. Ciò rende assolutamente non ipotizzabile il loro scomputo dal numero dei giorni di ferie spettanti, posto che l’art. 1 comma 55 impone di sottrarre dal totale unicamente quelli “in cui è consentito … fruire delle ferie”, e tra questi non rientrano quelli di chiusura per motivi “elettorali”.