Lunedì, 27 Gennaio, 2014 - 20:00

Nell’imminenza della scadenza dei termini fissati annualmente dal MIUR per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio del personale della scuola riteniamo utile fare il punto sulle particolari condizioni previste per i dirigenti scolastici, che si differenziano in termini abbastanza rilevanti da quelle relative al restante personale scolastico. 

Come è noto, il DM del 23 dicembre 2013 individua nel 7 febbraio 2014 il termine per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.
Tale termine però non è applicabile al personale dirigente scolastico: infatti il CCNL dell’Area V del 15 luglio 2010 ha stabilito - all’articolo 12 - che, nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione anticipata, la relativa istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno scolastico precedente a quello del pensionamento. Non solo: come precisato dalla circolare 2855 del 23 dicembre 2013, con la quale è stato trasmesso il richiamato decreto ministeriale, il personale appartenente alla dirigenza scolastica ha la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro anche al di fuori del termine fissato dall’articolo 12, rispettando comunque i termini di preavviso stabiliti dall’articolo 32 del CCNL dell’11 aprile 2006 (2 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni, aggiungendo ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso e quindi, in totale, un massimo di 6 mesi). In questo caso, però, al dirigente interessato non si applicherebbe la "finestra fissa" di cessazione (1° settembre dell’anno scolastico successivo alla presentazione della domanda) prevista per il personale della scuola. Se aveva già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 sarà legato alla "finestra mobile", che impone la corresponsione del trattamento di quiescenza dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti; se invece la maturazione è intervenuta dopo tale data, il trattamento di quiescenza sarà corrisposto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Attenzione, quindi, nel caso si intenda utilizzare l’istituto del recesso, a calcolare bene l’eventuale apertura della finestra. Si eviterà, in tal modo, il rischio di rimanere per qualche tempo senza l’assegno pensionistico.