Mercoledì, 22 Gennaio, 2014 - 12:00

In data 21 gennaio 2014 il Miur ha trasmesso  agli uffici scolastici regionali e territorali la nota prot. n. 481 avente ad oggetto "Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014 - Chiarimenti".
Le precisazioni effettuate dal Miur riguardano:
- opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo per il personale femminile: il requisito anagrafico di 57 anni deve intedersi di 57 anni e 3 mesi in considerazone dell'aumento della speranza della vita;
- penalizzazione pensioni anticipate per i dipendenti in possesso di un età inferiore ai 62 anni: tra i periodi di servizio effettivo utili per non subire le penalizzazioni per coloro che maturano i requisiti entro il 2017 sono inclusi anche i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge 104/92;
- accesso alla pensione con i requisiti pre-Forneno: l'art. 11-bis del Dl 102/2013 ha ampliato la platea di soggetti che potranno cessare dal servizio con i requisti pre-Fornero, inserendo all'art. 24, comma 14 del decreto legge 201/2011, la lettera e) ter: "ai lavoratori che,  nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive modificazioni,  i  quali  perfezionino  i  requisiti   anagrafici   e contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza  del   trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata  in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese  successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.  Il  trattamento pensionistico non puo'  avere  decorrenza  anteriore  al  1º  gennaio 2014". Va tenuto conto che il benificio introdotto dall'art. 11-bis è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23  milioni  di  euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9  milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di  2 milioni  di  euro  per  l'anno  2018.
Le richieste di fruizione del beneficio dovranno essere inviate alle Direzioni territoriali del lavoro entro il 26 febbraio 2014 e verranno successivamente graduate secondo criteri determinati dall'INPS (Circolare Min. Lavoro n. 44/2013). Il personale interessato puo presentare domanda di cessazione dal servizio agli uffici territoriali con modalità cartacea anche oltre il 7 febbraio 2014.

 

Circa i chiarimenti fatti dal Miur in tema di cessazione dal servizio al 1° settembre 2014, di seguito si propone una lettura sintetica della circolare n. 44/2013 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato indicazioni operative per la presentazione delle domande per “i salvaguardati” di cui all’art. 11-bis del D.L. 102/2013, cioè di quei lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultavano essere in congedo per assistenza al disabile,  ai sensi dell'articolo 42, comma 5, decreto legislativo n. 151, o aver fruito dei permessi per l'assistenza, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare la Circolare n.44/2013 prevede le seguenti fasi e modalità operative:

- Avvio del procedimento: I soggetti interessati devono produrre istanza per il conseguimento del beneficio alla Direzione Territoriale del Lavoro competente allegando copia di un documento d’identità;

- Dichiarazione sostitutiva: i soggetti interessati, unitamente alle istanze dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al provvedimenti di congedo previsto dall’art. 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 o al provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 104/92 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo;

- Modalità di trasmissione: le istanze devono essere trasmesse dagli interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati) all'indirizzo di posta elettronica certificato o all'indirizzo di posta elettronica della DTL, o in alternativa, inviata tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 26 febbraio p.v.;

- Presentazione delle istanze: l'istanza di accesso ai benefici dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente, della PA presso cui ha prestato servizio e l'esatta individuazione della fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici (es. lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14 del decreto-legge 201/2011).
Si deve considerare che la Circolare prevede che nelle istanze di accesso ai benefici gli interessati dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS (tale dichiarazione è espressamente prevista nel modello di istanza predisposto dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro allegato alla Circolare). L’INPS infatti, effettua il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori “sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile”, il che verosimilmente significa che il monitoraggio sarà fatto in base a chi raggiunge prima il diritto a pensione, fermo restando che l’INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensione se dal monitoraggio scaturisce il superamento dei 2500 soggetti.
- Commissioni per l’esame delle istanze: presso le Direzioni Territoriali del Lavoro sono istituite specifiche Commissioni con il compito di esaminare le istanze e rilasciare decisioni di accoglimento o di diniego. Le Commissioni procederanno in fase di istruttoria, al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell’istanza al fine di verificare l’idoneità della documentazione presentata e assumeranno le decisioni entro il termine di 30 giorni (28 marzo) dalla data di scadenza prevista per la presentazione (26 febbraio). L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell’INPS.
In caso di rigetto le decisioni dovranno riportare idonea motivazione e il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’istanza rigettata.