Martedì, 4 Luglio, 2023 - 23:30
Alternanza scuola lavoro

In data 3 luglio 2023 è stata approvata, col n. 85, la legge di conversione del DL 48/2023, contenente fra l’altro importanti integrazioni alla disciplina dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). “Prendiamo atto positivamente che molte delle osservazioni presentate dalla CISL e dalla CISL Scuola nel corso delle audizioni parlamentari hanno trovato accoglimento nel testo definitivo della legge”, commentano per la CISL Scuola la segretaria generale Ivana Barbacci e il segretario nazionale Salvo Inglima.
Tra le richieste accolte, anzitutto l’esplicita affermazione, al comma 4 dell'art 17, del principio per cui la progettazione dei PCTO deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. A tal fine, si dispone che le istituzioni del sistema nazionale di istruzione individuino, nell’ambito dell’organico dell’autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, la figura del docente coordinatore di progettazione. Con un successivo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito saranno stabilite le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO.
Altra richiesta accolta, quella che riguarda l’integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza, con un’apposita sezione che dovrà indicare le misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti coinvolti nei PCTO. Si dispone, inoltre, che “l’integrazione” del documento di valutazione dei rischi (DVR) sia fornita all’istituzione scolastica e venga, di conseguenza, allegata alla convenzione. Infine, viene previsto che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte quelle che si candidano a ospitare progetti di alternanza scuola-lavoro, debba consentire la condivisione anche:

  • delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa;
  • dell’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
  • dell’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO

All’art. 17 è stato istituito un fondo di solidarietà per i familiari degli studenti nella malaugurata ipotesi che questi possano essere vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Ciò non toglie che rimanga come assoluta priorità per le scuole una scrupolosa azione preventiva rispetto al contenimento dei fattori di rischio in ogni ambito di attività e in modo particolare per quelle, come i PCTO ma non solo, che per ragioni oggettive vi sono più esposte.
Il successivo articolo 18 prevede, in via transitoria, con riferimento esclusivamente all’anno scolastico 2023/2024 e all’anno accademico 2023/2024, un’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione, compresa la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale. In base a tale estensione, il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy), nonché le studentesse e gli studenti, siano compresi nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. L’estensione in oggetto fornisce, inoltre, per i lavoratori interessati, la tutela contro gli infortuni in itinere, riconosciuta finora, in favore di insegnanti e istruttori, solo sulla base di alcune pronunce giurisdizionali.

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