Mercoledì, 14 Giugno, 2023 - 17:45
Esame di Stato - pagamenti commissari e Presidenti

Come è noto, gli esami di Stato tornano da quest’anno a svolgersi con le modalità in uso

prima dell’emergenza pandemica, quindi con la presenza della componente esterna nella composizione della commissione d’esame.
La disciplina dei compensi per i commissari per gli esami di stato è ancora disciplinata dal decreto interministeriale n.7054 del 24 maggio del 2007, integrato dalle successive note n. 7054 del 2 luglio 2007 e n. 7321 del 13 novembre 2012, come rettificata dalla nota n. 4901 del 27/07/2014. Il citato decreto interministeriale chiarisce che “fino alla determinazione dei compensi in sede di contrattazione nazionale collettiva”, per il presidente e i commissari d’esame delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore il compenso spettante è da considerarsi onnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso. I compensi sono determinati da una prima quota, differenziata con riferimento allo svolgimento della funzione di presidente, commissario esterno e di commissario interno e da un’ulteriore quota attribuita con riferimento ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere la sede di esame. A tal fine l’Amministrazione prenderà in considerazione la sede di servizio o quella di residenza, privilegiando fra le due opzioni il tragitto più breve. Per quanto riguarda la sede d’esame, nel caso vi siano succursali verrà preso in considerazione l’indirizzo della sede legale dell’Istituzione scolastica. Per l’individuazione dei tempi di percorrenza, si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extraurbani più veloci non siano identici tra l’andata e il ritorno, si conteggiano, fra i due orari, ai fini della determinazione dell’entità del compenso, i tempi più favorevoli all’interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all’utilizzazione di mezzi di linea urbani. Nei casi in cui il presidente o il commissario operi su più commissioni con sede in comuni diversi, il compenso correlato alla distanza dal luogo di residenza o servizio dalla sede d’esame viene rideterminato, in proporzione al periodo continuativo impiegato in ognuna delle sedi di esame, prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra la sede di servizio o di residenza e ognuna delle sedi di esame stesse. Al commissario interno che svolga la sua funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfettario per la quota riferita alla funzione, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi. Con la nota prot. n. 4901 del 24/7/2014 il MIUR, modificando la precedente disciplina, ha stabilito che tale compenso aggiuntivo è da attribuire anche ai commissari interni impegnati su due classi della stessa commissione. Al commissario, interno o esterno, delegato dal presidente a garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori (il c.d. vicepresidente) compete una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di commissario. Gli importi relativi ai compensi correlati alla funzione di presidente o commissario, sono regolarmente tassati e calcolati al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato e dell ́IRAP e, pertanto, concorrono integralmente a formare la base contributiva e fiscale. I compensi legati all’indennità di trasferta sono invece soggetti a tassazione solo per la parte eccedente i 46.48€ giornalieri.

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