Venerdì, 29 Agosto, 2014 - 15:15

Il MIUR, in data 27 agosto 2014, ha pubblicato la nota contenente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e Ata per l'a.s. 2014/2015.

Vengono richiamate procedure, modalità operative e modelli organizzativi delle note degli anni precedenti circa i criteri per l'individuazione delle "scuole di riferimento", inoltre, sono confermate le sanzioni previste dall'art. 8 del Regolamento sulle supplenze in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o assenza alla convocazione, mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione e abbandono del servizio.

Supplenze nei licei musicali e coreutici.

In applicazione dell'art. 6bis comma 8 secondo periodo dell'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2014/15, sottoscritta il 26 marzo 2014, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti di "Esecuzione ed Interpretazione" e "Laboratorio di Musica di insieme", possono presentare, entro il 5 settembre 2014 apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'a.s. 2013/14 ovvero negli anni scolastici precedenti. Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello 81 nel Liceo di interesse.

Successivamente a questa fase di accantonamento e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo della Classe A077, per gli insegnamenti di "Esecuzione e Interpretazione" e "Laboratorio di Musica d'insieme", e successivamente alla fase delle utilizzazioni, per tutti gli altri insegnamenti, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all'attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto per ciascun singolo insegnamento e specialità musicale.

Supplenze su posti di sostegno.

Si ribadisce la necessità di dare priorità agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; i docenti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità,su posti di sostegno", per cui l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex DM n. 21/2005.

Il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi disostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche a suo tempo prescelte. A tal fine, il personale interessato dovrà inviare formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell'autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata, con raccomandata A/R o per posta elettronica certificata (PEC), al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis a suo tempo presentati per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il Dirigente scolastico comunicherà alle altre istituzioni scolastiche richieste con il modello B il nominativo dell'interessato. Tale istanza potrà essere utilizzata esclusivamente per le disponibilità successive.

Nei casi in cui dovesse rendersi necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici dovranno individuare gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria, e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.

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