Sabato, 12 Gennaio, 2013 - 07:36

Ferma restando l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 della legge 228/2012 , la stessa legge specifica, al comma 56 dell’art. 1, che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia di fruizione dei periodi di ferie dai commi 54 e 55 del medesimo articolo, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013.

 

In sostanza con la norma in questione viene stabilito:

- il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 non si applica al personale docente e ATA supplente breve e saltuario  o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche;

 - una nuova modalità di calcolo che prevede che i giorni non fruiti durante un eventuale periodo di sospensione delle lezioni compreso nell'ambito del rapporto di lavoro in atto, verranno detratti dal numero complessivo dei giorni maturati;

- restano in vigore, fino al 31 agosto 2013, le norme contrattuali in contrasto con il dettato normativo (art. 13 comma 9 e art. 19 comma 2 del CCNL).

Pertanto interpretando alla lettera la norma riteniamo che per l’anno scolastico 2012/2013 le ferie maturate e non fruite dal personale a tempo determinato dovranno essere retribuite al termine della supplenza senza la decurtazione di cui sopra.

Ciò a conferma ulteriore di quanto da noi sostenuto nei comunicati precedenti riguardo il fatto che il dirigente scolastico non ha la facoltà di collocare d'ufficio in ferie il personale supplente e che il personale a sua volta non ha alcun obbligo di chiedere le ferie.

Riproponiamo la lettura del passo di legge:

Dalla legge 228/2012 – art. 1 commi 54, 55, 56

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

 

 

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