Mercoledì, 21 Agosto, 2013 - 15:00

In attesa che il Miur trasmetta i testi definitivi del decreto e della circolare sulle assunzioni in ruolo contenente le istruzioni operative, allegato A, segnaliamo le novità, ovvero le precisazioni, rispetto alle disposizioni che hanno regolamentato le assunzioni negli anni precedenti.

  1. I posti accantonati a seguito di ordinanze cautelari relativi alle assunzioni dell’anno scolastico 2010/2011 vengono restituiti per nuove assunzioni se il ricorrente ha nel frattempo ottenuto il ruolo. Sul posto in questione sarà effettuata una assunzione dalle graduatorie dell’anno 2010/2011. Questa assunzione è in aggiunta al contingente autorizzato per l’anno 2013/2014.
  2. Assunzioni dal concorso ordinario. Premesso che il contingente va come sempre ripartito al 50% tra concorso e GaE le assunzioni da concorso avvengono nel seguente modo:
    1. posti e classi di concorso per cui non è stato bandito il nuovo concorso: valgono le graduatorie dei precedenti concorsi
    2. posti e classi di concorso per cui è stato bandito il nuovo concorso: si usano gli elenchi dei vincitori come da apposito decreto del direttore scolastico regionale se pubblicato entro il 31 agosto 2013. Detto elenco deve contenere un numero di vincitori non superiore ai posti messi a concorso come da tabella allegata al DDG 82/2012; nel caso di posti disponibili eccedenti il numero dei vincitori la differenza va alle GaE
    3. posti e classi di concorso per cui è stato bandito il nuovo concorso ma le cui procedure non siano state concluse entro il 31 agosto: si utilizzano le graduatorie dei precedenti concorsi.
  3. I vincitori del nuovo concorso (ricordiamo ancora che essendo il concorso del 2012 bandito per posti, i vincitori non possono essere superare il numero dei posti di cui al DDG 82/2012) che non possono essere assunti perché le operazioni non si sono concluse entro il 31 agosto saranno destinatari di nomina nei prossimi anni
  4. Con riferimento al nuovo concorso di cui al DDG 82/2012 non si procede al recupero dei posti eventualmente assegnati alla GaE negli anni precedenti.
  5. Per le assunzioni dai concorsi ordinari la precedenza legge 104/92 non opera riguardo alla scelta della provincia ma solo come priorità di scelta della sede all’interno della provincia.
  6. Assunzioni su sostegno da concorso ordinario scuola secondaria: i destinatari delle assunzioni sono individuati in un apposito elenco che comprende i candidati forniti di titolo dei precedenti concorsi (laddove vigenti perché non è stato bandito il nuovo concorso ovvero non concluso entro il 31 agosto) e dei vincitori del nuovo concorso
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