
Anno 9 n. 1
Spedizione
in A.P. art. 2 comma 20/C Legge 662/96 Filiale di Milano
In
data 31 gennaio 2006 il MIUR ha emanato il D.M.
n° 775, diramato con C.M. n° 11
dell'1 febbraio 2006, "…di attuazione di un progetto, in ambito
nazionale, concernente l'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti
liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal D.L.vo 226/2005."
Il progetto riguarda le prime classi degli 8 licei,
per l’a. s. 2006/2007, da realizzarsi su libera adesione delle scuole e caratterizzantesi
come laboratorio di ricerca, di approfondimento e di analisi sugli aspetti
connessi agli ordinamenti dei futuri licei di cui al D. L.vo. 226/05.
Si
inserisce, anche parzialmente (tenendo presente risorse professionali, economiche,
strumentali, ecc. nel periodo di profondissimi tagli alle scuole), e alla
distribuzione territoriale dell’offerta formativa definita per il 2006/07, nel
contesto della programmazione di rete e secondo le tabelle di confluenza (altra
novità) di cui al D.M. 28.12.2005.
Si
coglie anche l’occasione, in questo contesto, di rilanciare, con appositi accordi/intese
tra Ufficio Scolastico Regionale, Regione,
Conservatori e Accademie (per i licei
musicali e coreutici), ecc., la costituzione di “poli formativi” o
“campus” per un raccordo logistico ed organizzativo.
L’adesione
a questo progetto è deliberata dagli organi collegiali di istituto secondo la normativa vigente
(art. 3 del DPR 275/99), acquisendo l’assenso delle famiglie degli alunni
destinatari del progetto innovativo.
Per la scelta delle
attività e degli insegnamenti elettivi, obbligatori e facoltativi, gli studenti
si avvalgono dei servizi di tutorato, organizzati dagli istituti.
Nell’ambito del progetto le
scuole devono prevedere tempi adeguati per attività collegiali di progettazione,
documentazione, preparazione dei materiali, verifica e valutazione, con azioni
di formazione congiunta, partecipazione
certificata tra operatori e formazione in servizio per il personale coinvolto
(e-learning integrato, ricerca-azione, gruppi di miglioramento, in collegamento
con INDIRE e IRRE, Università e Ricerca, ecc.).
Gli aspetti caratterizzanti del progetto sono legati
allo schema della Riforma, prevedendo un orario annuale delle lezioni (con attività e insegnamenti obbligatori, attività
e insegnamenti obbligatori a scelta, attività e insegnamenti facoltativi, tenendo conto delle richieste
di studenti e famiglie) e la
progettazione per Unità di Apprendimento (dagli obiettivi formativi adatti e significativi
per i singoli alle competenze documentate).
Il Progetto è deliberato nell’ambito dell’ autonomia
scolastica (flessibilità organizzativa e metodologico-didattica, tenendo conto
delle disponibilità di bilancio) con la verifica di fattibilità (da validare
dal Direttore Regionale), individuando eventuali fabbisogni aggiuntivi nonché
azioni di monitoraggio, i cui criteri sono definiti da appositi Osservatori, nazionali
e regionali.
La valutazione degli studenti prevede l’utilizzo del
Portfolio delle competenze personali di cui all’Allegato C. del D.L.vo 226/05.
Fin qui il Progetto di
innovazione!
Sennonché l’innovazione
prevista risulta essere pari pari alla Riforma: un anticipo, quindi!
In
sostanza, un preoccupante espediente amministrativo/burocratico per consentire
a qualche istituzione scolastica (nella linea del già visto delle 100
Scuole del primo ciclo ) di
"sperimentare" l'avvio anticipato, anche parziale, della Riforma del
secondo ciclo, limitatamente alla nuova filiera liceale.
Del tutto
evidente l'intenzionalità elettoralistica dell'iniziativa che, nonostante
l'affermazione di esordio della C.M. 11/2006 ("… aderendo alle
numerose richieste delle scuole…")
non risponde a nessuna “ragione di scuola”,
ma costituisce esclusivamente una prova di forza del MIUR e del Governo
per imporre con arroganza un cosiddetto progetto di innovazione, né partecipato
né condiviso.
L’uso
strumentale da parte del MIUR, sia al richiamo dell'art. 11 del DPR 275/99 (Iniziative
finalizzate all'innovazione) e a quello
demagogico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, è unicamente per delegittimare il contenuto sostanziale
di un accordo politico/istituzionale raggiunto in sede di Conferenza Unificata
Stato/Regioni e per aggirare un'esplicita disposizione ordinamentale ("
Sino alla definizione di tutti i passaggi propedeutici all'avvio del secondo
ciclo, di competenza del MIUR, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni
del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica"
- dal D.L.vo 226/2005, art. 27, comma 4) .
Trattandosi
quindi di “sperimentazione” (al di là dell'artifizio linguistico di utilizzare
il termine "innovazione"), allora perché si preclude - ad esempio -
agli Istituti Professionali di Stato, sicuramente i più interessati a verificare
la congruità/compatibilità del loro assetto organizzativo e didattico con
quello delineato da alcune tipologie liceali, ed in particolare di alcuni
indirizzi dell'economico e del tecnologico?
Ad
ingenerare in noi ulteriori inquietudini non è ininfluente la circostanza
temporale dell'emanazione della C.M. 11
e del D.M. 775, avvenuta dopo la
scadenza del termine per le iscrizioni, determinando così una evidente discriminazione
nell'utenza, già frastornata e disorientata nelle scelte successive al
completamento della scuola dell'obbligo.
Ma la
pubblicazione del D.M. 775/2006 ha smascherato l'esistenza di un lavorio sotterraneo
del MIUR per la predispozione, al di fuori delle prescritte intese interistituzionali
("sentita la Conferenza Unificata Stato/Regioni ") e del benché
minimo coinvolgimento delle Parti Sociali (quanto meno a titolo di informazione
preventiva) dei tre provvedimenti previsti dall'art. 27, comma 1 , lett. a, b e
c, del D.L.vo 226/2005:
·
tabelle
di confluenza degli attuali percorsi di studio nei nuovi licei;
·
tabelle
di corrispondenza degli attuali titoli di studio a quelli in uscita dai nuovi
percorsi liceali;
·
incremento fino
al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle scuole, nell'ambito degli
indirizzi definiti dalle Regioni (che hanno, quindi, titolo a intervenire sulla
materia in veste concorrente).
E’, altresì, ovvio
che
Nel
merito, poi, il decreto va a toccare parti squisitamente attinenti
all’organizzazione del lavoro dei docenti, che devono prevedere fasi
contrattuali specifiche legate agli esiti del tavolo negoziale previsto
dall’art. 43 del CCNL SCUOLA (utilizzo del Portfolio delle competenze
personali, servizi di tutorato, tempi adeguati per attività collegiali di progettazione,
documentazione, preparazione dei materiali previsti dal p. 4 dell’art. 4 del D.
M. 775/06, ecc.)
La CISL
SCUOLA, al di là del merito delle scelte esplicite o implicite assunte dal
Decreto 775/2006, considera inconcepibile e inaccettabile che tutto ciò sia
avvenuto in maniera autoreferenziale e sotto la spinta di una mera emergenza temporale
legata al perfezionamento di adempimenti ordinamentali di competenza del
MIUR, al solo scopo di legittimare l'eventuale
avvio di tanto intempestive quanto rischiose "innovazioni", prima
anche di un importante appuntamento elettorale che potrebbe rivedere l’intero
impianto del sistema formativo .
In questa
fase dominata da confusione e incertezza, le scuole avrebbero avuto e hanno
bisogno, invece, di un rispetto sostanziale
e non virtuale della loro autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo
così come declinata dal DPR 275/99 e di ben altre garanzie normative,
professionali e gestionali , a partire da una seria riflessione sulle nuove
classi di concorso, sugli organici funzionali, sulle metodologie
di insegnamento/apprendimento fondate sulle Unità di Apprendimento, sulle attività
di formazione del personale, sul sostegno di adeguate risorse costantemente
decurtate fino al collasso.
La
scuola è diventata invece terreno di scontro politico (aggravato in questi mesi
dalle tensioni elettoralistiche) e di un insanabile conflitto
interistituzionale tra Stato e Regioni il cui vero obiettivo risulta essere quello
di rivendicarne il governo, a titolo esclusivo o concorrente.
Cosicché
i problemi veri della scuola e del suo personale diventano questioni del tutto
residuali e questa vicenda , purtroppo, lo dimostra esemplarmente.
La CISL
SCUOLA invita, quindi, i propri dirigenti, i propri delegati e iscritti ad una
attenta vigilanza sui contenuti e sulle procedure di questa cosiddetta
“innovazione”, che fortunatamente
proprio ai sensi dell art. 21 della L.
59/97 e del D.P.R. applicativo 275/99, dello stesso D. M. 775/06, deve
prevedere:
·
la
condivisione del Progetto da parte dell’Istituzione Scolastica con delibera di adesione da parte del Collegio
Docenti,
·
il
preventivo assenso delle famiglie e degli alunni destinatari del progetto,
·
uno
specifico piano di formazione dei docenti,
·
le
condizioni di fattibilità del progetto, tenendo conto delle disponibilità di
bilancio,
·
l’attivazione
di una progettazione, così come definita nelle Indicazioni nazionali per i
Piani di studio personalizzati, di Unità di Apprendimento;
·
l’utilizzo
del Portfolio delle competenze;
·
ecc.
Il tutto
va sicuramente collocato nella gravissima situazione finanziaria e contabile in
cui versano le istituzioni scolastiche
statali e la conseguente impossibilità di garantire la quotidiana
regolare erogazione del servizio scolastico sotto il profilo amministrativo,
funzionale e didattico.